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L’esperimento del procedimento di mediazione esclude per l’attore l’esperibilità del procedimento ex Art. 696 bis c.p.c?

Con recente ordinanza n. 1774/2024 pubblicata il 06/02/2024, il Tribunale di Lodi ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso dagli eredi del paziente nei confronti di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), atteso che i ricorrenti avevano in precedenza già esperito il procedimento di mediazione con esito negativo.

Il provvedimento in esame assume particolare rilievo in quanto si inserisce nello scenario di una giurisprudenza di merito alquanto ondivaga in materia, dando maggiore rilevanza alla decisione inziale della parte attrice, la quale è tenuta ad operare una preventiva scelta circa quale procedimento conciliativo instaurare, poiché da tale decisione consegue l’esclusione di esperibilità dell’altro, e ciò anche in ragione del contenimento dei costi processuali che la parte convenuta, pur avendo già manifestato la propria indisponibilità transattiva, sarebbe costretta a sostenere per difendersi anche nel giudizio di istruzione preventiva.

Tale principio è applicabile anche a casi al di fuori della responsabilità medica; tuttavia, occorre rilevarsi l’esistenza di un orientamento contrapposto secondo il quale è invece possibile instaurare l’ATP a fini conciliativi successivamente alla mediazione con esito negativo in ragione del contenimento dei tempi del procedimento complessivamente inteso, essendo infatti notoria la minor durata di tale procedura rispetto all’ordinario giudizio di merito.

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Federico Montanaro
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