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Nuovo obbligo di applicazione delle ritenute sulle provvigioni degli intermediari assicurativi

Con la Circolare n. 7/E del 21 marzo scorso, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al nuovo obbligo di applicazione delle ritenute alla fonte sulle provvigioni percepite da agenti e altri intermediari assicurativi, introdotto dall’art. 1, comma 89, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Come si ricorderà, per effetto di tale disposizione, la ritenuta d’acconto dovuta ai sensi dell’art. 25-bis comma 1 del DPR 600/1973 sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari è stata estesa agli agenti di assicurazione per le prestazioni dagli stessi rese direttamente alle imprese di assicurazione, nonché ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

I principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate possono essere così sintetizzati:
 

a)    Ambito di applicazione: sono soggette a ritenuta di acconto anche le provvigioni percepite - sempre in relazione a prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione - dai soggetti iscritti alle seguenti sezioni del Registro Unico degli Intermediari ("RUI"):

 

i. Sezione D), ossia banche, società di investimento mobiliare, intermediari finanziari ex art 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), istituti di pagamento ex art. 114-septies del medesimo TUB, Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta e altri intermediari finanziari;                                                                                            
ii. Sezione E) del RUI, ossia gli intermediari ausiliari che agiscono per conto di altri intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b), d), e) ed f), per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera, e
   iii. Sezione F) del RUI, ossia gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall’art 1, comma 1, lettera cc-septies), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

 

b)     Decorrenza: la ritenuta d'acconto deve essere applicata sulle provvigioni pagate a partire dal 1° aprile, indipendentemente dal fatto che le stesse siano maturate su prestazioni rese anteriormente. Il primo pagamento della ritenuta d'acconto sarà quindi dovuto entro il 16 maggio 2024 (i.e., 16° giorno del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata). Laddove le provvigioni siano trattenute direttamente dall'agente sulle somme riscosse per conto dei propri mandanti, il nuovo obbligo si applica alle provvigioni trattenute a partire dal 1° aprile. In tal caso, considerato che per legge la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello della trattenuta (cfr. art. 25-bis, comma 4 del DPR 600/73), il primo pagamento sarà quindi dovuto entro il 17 giugno (essendo il 16 domenica, i.e., 16° giorno del secondo mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata trattenuta).

c)     Applicazione della ritenuta ridotta: in via derogatoria, relativamente ai rapporti già in corso, la dichiarazione di cui all’art. 25-bis comma 2 del DPR 600/73 con la quale l'agente dichiara ai propri mandanti di avvalersi in modo continuativo nell'esercizio dell'attività dell’opera di dipendenti o di terzi dovrà essere fornita entro il 16 aprile 2024.

d)     Obbligo di certificazione: per effetto del nuovo obbligo di ritenuta d'acconto, le compagnie di assicurazione assumono la veste di sostituti d'imposta e saranno pertanto tenute a fornire ai propri agenti, negli ordinari termini previsti dalla legge, la Certificazione Unica attestante le provvigioni corrisposte e le ritenute operate.

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