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Registro dei titolari effettivi: obbligo di iscrizione entro l’11 dicembre 2023

24/10/2023

Entro e non oltre l’11 dicembre 2023, tutte le società di capitali, gli enti con personalità giuridica associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica e i trust sono tenuti a comunicare le informazioni relative al loro titolare effettivo attraverso una procedura telematica dedicata, da utilizzare per registrarsi al Registro dei titolari effettivi istituito presso le Camere di Commercio.  

Questo è quanto stabilito dal Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, che conferma il pieno funzionamento del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sul titolare effettivo, come previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 55/2022.

Il registro dei titolari effettivi sarà liberamente consultabile dalle autorità, da tutti coloro che sono tenuti per legge a conformarsi alle normative contro il riciclaggio, così come dal pubblico e da qualsiasi individuo o entità giuridica.

Il titolare effettivo si identifica nella persona fisica che possiede (direttamente o indirettamente) un'entità giuridica, la controlla ovvero ne risulta beneficiaria. Se il titolare effettivo non può essere individuato sulla base di tali criteri, la qualifica ricade sulla persona fisica (o le persone fisiche) titolare dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della persona giuridica.

Il nuovo provvedimento, nell’ottica di una concreta attuazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, stabilisce l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente, con pratica sottoscritta digitalmente, dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva.

I soggetti tenuti ad effettuare l’adempimento telematico sono gli amministratori di società di capitali, i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private e i fiduciari dei trust. Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello di comunicazione del titolare effettivo.

Il nuovo decreto introduce altresì l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese e con le medesime modalità, eventuali variazioni di dati concernenti il titolare effettivo entro e non oltre 30 giorni dall’intervento della modifica. Entro il termine di 12 mesi dalla predetta comunicazione, i soggetti tenuti alla stessa dovranno, a seconda dei casi, confermare l’identità del titolare effettivo o comunicare quella del nuovo titolare effettivo.

In caso di mancato rispetto delle previsioni legislative relative alla comunicazione di dati e modifiche, è prevista una sanzione che può variare da Euro 103 ad Euro 1.032 per ciascun soggetto obbligato.

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