A distanza di quasi 7 anni dalla pubblicazione della legge che ha ridefinito i termini della responsabilità medica in Italia, il 1° marzo 2024 è stato pubblicato in GU il Decreto n. 232/2024 (il “Decreto”) attuativo dell’art. 10, comma 6, della Legge n. 24/2017 (la “Legge Gelli-Bianco”).
Il Decreto disciplina il contenuto e i requisiti delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e gli esercenti la professione sanitaria, stabilendo:
(i) i requisiti minimi obbligatori per le polizze assicurative per (a) le strutture sanitarie pubbliche e private; (b) i liberi professionisti; e (c) gli strutturati (che coprono l’azione di rivalsa)
(ii) i requisiti minimi di garanzia per l'autoassicurazione; la costituzione, da parte delle strutture sanitarie, di un fondo rischi e di un fondo riserve sinistri; le regole per il trasferimento del rischio in caso subentro di una impresa di assicurazione.
Operatività temporale e forma delle polizze
Le polizze devono essere redatte nella forma claims made, con un periodo di retroattività di dieci anni e un periodo di ultrattività di dieci anni decorrente dalla data di cessazione dell'attività professionale.
Il Decreto definisce il "Sinistro" come:
- la richiesta scritta di risarcimento danni avanzata da terzi per la prima volta durante il periodo di assicurazione o il periodo ultrattività, anche nel caso in cui l'assicurato sia citato come responsabile civile in un procedimento penale;
- per le polizze che coprono l’azione di rivalsa, l’azione di responsabilità amministrativa/rivalsa/surroga nonché l'invito a dedurre e la richiesta scritta della struttura sanitaria che ritenga l'assicurato responsabile per colpa grave a seguito di sentenza definitiva;
Il Decreto specifica che i fatti diversi da quelli sopra elencati non costituiscono Sinistro.
Massimali
Il Decreto prevede anche dei massimali minimi di polizza, che dovranno essere aggiornati dagli Assicuratori entro i termini di cui si dirà a breve. Segnatamente:
Liberi Professionisti: | Euro per sinistro | in aggregato |
senza attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto | 1.000.000 | 3.000.000 |
con attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto | 2.000.000 | 6.000.000 |
| | |
Strutture sanitarie: | | |
ambulatori e laboratori di analisi (senza odontoiatria) | 1.000.000 | 3.000.000 |
senza attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto, nonché le strutture residenziali e semiresidenziali di assistenza sociale e le strutture odontoiatriche | 2.000.000 | 6.000.000 |
con attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e parto | 5.000,000 | 15.000.000 |
| | |
Operatore sanitario pubblico: | Triplo del valore della retribuzione lorda (ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6, della Legge Gelli-Bianco) | |
| | |
RCO | | |
| 2.000.000 | 2.000.000 |
Azione diretta
L'entrata in vigore del Decreto comporta l'applicabilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti degli assicuratori, già prevista dall'articolo 12 della Legge Gelli-Bianco.
Attraverso l'azione diretta, il danneggiato ha quindi la possibilità di chiedere il risarcimento direttamente all'assicuratore della struttura sanitaria e/o degli esercenti la professione sanitaria, entro il massimale di polizza.
L'assicuratore può sollevare nei confronti del danneggiato solo alcune eccezioni di copertura specificamente indicate nell'articolo 8 del Decreto, quali:
- i fatti dannosi derivanti da attività non coperte dalla polizza;
- fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori del periodo di validità della polizza, del periodo di retroattività e di quello di ultrattività;
- SIR e franchigie;
- mancato pagamento del premio.
Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Legge Gelli-Bianco, l'assicuratore potrà comunque agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato in caso di eccezioni di copertura diverse rispetto a quelle sopra elencate.
Entrata in vigore
Il Decreto entrerà in vigore il 16 marzo 2024 e gli assicuratori dovranno adeguare le loro polizze ai nuovi standard entro il 16 marzo 2026 (entro 24 mesi). L'azione diretta potrà essere esercitata immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto, quindi a partire dal 16 marzo 2024.
Il decreto è disponibile sul sito web:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-01&atto.codiceRedazionale=24G00032&elenco30giorni=true
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